Art. 10.
(Princìpi generali per l'erogazione di contributi alle attività dello spettacolo dal vivo).

      1. I finanziamenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono attribuiti su base triennale nell'ambito dei rispettivi Piano triennale nazionale e piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13. Tali finanziamenti sono attribuiti nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali di cui all'alinea;

          b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;

          c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di Paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;

          d) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;

          e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità

 

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straniera, scelti tra esperti del settore, critici, docenti universitari ed esponenti della cultura teatrale;

          f) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della gestione economico-finanziaria dei soggetti;

          g) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale di cui all'alinea.

      2. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lo Stato e le regioni si dotano di appositi regolamenti.
      3. La ripartizione tra le regioni delle quote del FUS da parte dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole regioni, di teatri di tradizione e di istituzioni concertistico-orchestrali, di rassegne e festival, di teatri municipali;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale.

      4. La ripartizione da parte delle regioni delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e

 

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la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole province, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni, di rassegne e di festival;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.

      5. La ripartizione da parte delle province delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo tra i comuni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nei singoli comuni, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.

      6. I finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, sono attribuiti garantendo pari opportunità ai soggetti operanti nel settore, pubblici e privati, nonché pubblicità e trasparenza delle modalità di accesso, di valutazione dei progetti e di distribuzione dei finanziamenti. Per l'erogazione di tali finanziamenti lo Stato, le regioni, le province

 

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e i comuni si dotano di appositi regolamenti.
      7. I regolamenti di cui al comma 6 si ispirano ai seguenti princìpi generali:

          a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13;

          b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo possono essere destinati a soggetti pubblici e privati;

          c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;

          d) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;

          e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati privilegiando la stabilità artistica e organizzativa, la validità imprenditoriale e la natura professionale delle attività dei soggetti;

          f) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;

          g) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità straniera, scelti tra esperti del settore, critici, docenti universitari e esponenti della cultura teatrale;

          h) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della

 

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gestione economico-finanziaria dei soggetti;

          i) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale e nel piano regionale triennale.